GIUDICE DI PACE 
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio del Giudice di pace di Biella, sito in Biella alla Via Italia n. 27 B, terzo piano, telefono n. 015-2452111. La Cancelleria del Giudice di pace è aperta tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12. Il Giudice di pace di Biella ha giurisdizione su tutti i Comuni del circondario del Tribunale di Biella ( BI ) coincidente con il territorio della Provincia di Biella. Coordinatore: Dottor Francesco SAPIENZA


Il Giudice di Pace è Magistrato Onorario appartenente all'Ordine giudiziario ed ha competenza sia in materia civile che in materia penale.

In materia civile
cause relative a:
- beni mobili di valore non superiore ad € 2.582.28
- risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli per un valore fino ad € 14.493.71
- osservanza di leggi e regolamenti riguardo piantamento degli alberi e delle siepi
- osservanza di leggi e regolamenti riguardo l'uso di servizi di condominio
- immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori in abitazioni civili.
E' possibile rivolgersi al giudice di pace senza avvocato per cause civili fino a € 516.00

- per ricorsi ed opposizioni a sanzioni amministrative
Legge n. 689/1981 ed articoli 204 bis e 205 del Codice della strada
Codice della strada: ricorsi od opposizioni a sanzioni amministrative.

- in sede non contenziosa
articolo 322 del Codice di Procedura Civile
Composizione amichevole di una lite operata al di fuori del giudizio in un momento anteriore al processo e finalizzata ad evitare quest'ultimo.

In materia penale

In materia penale è possibile presentare un ricorso immediato, tramite avvocato, davanti al Giudice di pace, il quale entro 90 gg. deve convocare le parti in causa.

- percosse, lesioni personali, omissione di soccorso, ingiuria, diffamazione, minaccia, furti punibili a querela dell'offeso, sottrazione di cose comuni, usurpazione, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, invasione di terreni o edifici, danneggiamento, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, pascolo abusivo, ingresso abusivo nel fondo altrui, uccisione o danneggiamento di animali altrui, deturpamento o imbrattamento di cose altrui, appropriazione di cose smarrite o avute per errore.

- per la pronuncia di decreti ingiuntivi
Conferma di obbligo precedentemente stabilito e non ottemperato.

- per decreti di convalida di accompagnamento coatto alla frontiera di cittadini extracomunitari

- per opposizioni a decreti prefettizi di espulsione


pagina realizzata in data 12 novembre 2006
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