Le modalità di perseguimento dei più tipici reati medievali

Il concetto di criminalità, oggetto di definizione sociale, e dunque in gran parte variabile a seconda del contesto, comprende nel medioevo un'ampia gamma di reati e di pene, la cui tipologia rivela da un lato il notevole peso politico della Chiesa, dall'altro la durezza di una vita quotidianamente caratterizzata da inquietudine ed incertezze. I misfatti hanno spesso come protagonisti quegli individui malfamati e vagabondi, definiti nelle fonti "ribaldi".

Gli statuti del comune di Biella del 1245 e soprattutto gli statuta maleficiorum Comunis Bugelle, statuto penale databile intorno alla prima metà del XIV secolo, si occupano ampiamente di materia criminale, permettendoci di riscontrare anche nel territorio biellese la presenza e le modalità di perseguimento dei più tipici reati medievali (1).

Nel comune di Biella la giustizia civile è amministrata dai consoli in piazza Cisterna, mentre i processi penali sono di competenza del podestà di Biella e del suo vicario. L'ottica che informa le sentenze dei giudici medievali è quella per cui "chi sbaglia paga". Ogni logica rieducativa è sconosciuta e la pena ha solo due funzioni possibili: quella di risarcire la parte lesa per il danno subito, e quella di scoraggiare con la propria severità la commissione di crimini. Le pene possono essere corporali o pecuniarie. Per il secondo caso è utile ricordare che il sistema monetario vigente nel Biellese risulta fondato sul denaro viennese e sui suoi multipli teorici: 12 denari= 1 soldo; 20 soldi= 1 lira.

Tra i numerosi reati perseguiti negli statuti biellesi troviamo la bestemmia. Chiunque venga udito imprecare contro Dio o la Beata Vergine Maria, subisce una multa di 10 lire, aumentabile fino a 20 a discrezione dei magistrati comunali, e tenendo presenti lo status della persona e la qualità delle parole pronunciate. Ammende più basse puniscono le bestemmie verso i santi. Se il colpevole non può pagare, è posto alla berlina per un giorno e gli sono versati tre secchi d'acqua sulla testa: riceve, insomma, una bella lavata di capo! La bestemmia costituisce uno di quei casi in cui vi è identità tra reato e peccato: l'importanza politica e ideologica della Chiesa risulta qui evidente. Le autorità comunali infliggono al colpevole punizioni infamanti e dall'elevato grado di spettacolarità, adatte ad impressionare un pubblico per lo più analfabeta. Al di là dell'offesa alla morale cristiana, il blasfemo è punito anche perché, con le sue parole sacrileghe, esprime sfacciatamente una volontà di ribellione contro ogni ordine "naturale" delle cose, e quindi anche verso la gerarchia su cui si fonda la società medievale.

Il gioco d'azzardo, cioè a fini di lucro, è proibito. Multe tra i 20 e i 40 soldi per chi viene colto a praticare i giochi "Taxilorum. Scachorum. Mayrorum et grossorum" (si tratta di giochi coi dadi), mentre è lecito giocare utilizzando le tavole appositamente messe nelle piazze dalle autorità comunali e gestite da barattieri professionisti. In questo modo il potere politico partecipa ai proventi di questa attività. Gli osti sorpresi a tenere una bisca nella propria taverna subiscono, invece, la revoca della licenza per la vendita di pane e vino per tutto l'anno consolare in cui il reato è stato commesso.
Tra i crimini di tipo sessuale troviamo l'aborto volontario, che è punito tremendamente. Chi vi incorre paga una multa di 300 lire per evitare la mutilazione della mano, e questo se l'aborto è compiuto prima dei due mesi di gravidanza. Successivamente per l'uomo è prevista la decapitazione, per la donna il rogo, ossia il supplizio più atroce. Ai sodomiti spetta la stessa sorte di queste donne, secondo quanto sentenzia Sant'Agostino: "quei peccati che sono contro natura, come quello degli uomini di Sodoma, devono in ogni tempo e luogo essere aborriti e puniti" (Agostino, Confessioni, 3, VII). Pena capitale anche per chi stupra donne reputate oneste.

Gli esecutori di omicidi e i loro mandanti sono condannati a morte. Chi assassina donne appartenenti alla sua famiglia può essere ucciso impunemente da chiunque. Più grave del semplice omicidio è il parricidio. Il colpevole di questo delitto è legato alla coda di un cavallo, asino o mulo, e poi trascinato per le strade di Biella fino alle forche, dove sarà impiccato. La stessa atroce punizione subiscono l'autore, il mandante e i complici di avvelenamenti che hanno causato la morte di qualcuno.

I ladri colpevoli di furti minori sono colpiti da multe comprese tra le 10 e le 150 lire, ma se il colpevole non paga, subisce pene corporali, che vanno dalla pubblica fustigazione al taglio dell'orecchio destro. Se poi la refurtiva supera le 100 lire, niente multa, poiché è prevista unicamente l'estrazione di un occhio. Il ladro recidivo incorre nell'impiccagione, mentre il ladro colto in flagrante può essere impunemente ucciso da chiunque: non vi sono, dunque, limiti alla legittima difesa della proprietà.

Il mondo medievale, ricco di molteplici fermenti spirituali non solo di matrice cristiana ma anche pagana, non omette certo di occuparsi della magia. Questa è perseguibile giuridicamente, in quanto ritenuta una grave forma di violenza, capace di provocare seri danni alle persone. Misteriose presenze già dal crepuscolo minacciano l'esistenza degli uomini. Si tratta spesso di demoni pagani trasformati in diavoli dalla dottrina cristiana. All'imbrunire le persone oneste si chiudono in casa; chi esce nelle ore buie, si rende sospettabile. Inoltre, i processi si basano spesso sulle testimonianze di persone comuni, non di rado deposte con l'intenzione di danneggiare qualche individuo malvisto o malfamato. L'inconsistenza degli elementi che determinano le sentenze in questa materia appare evidente. Nondimeno, nel comune di Biella, come altrove, ogni mago o fattucchiere accusato di accanirsi contro qualcuno è condannato al rogo.

In conclusione, se oggi appare eccessivo vedere il comune sottoposto ad uno "stato d'assedio permanente" da parte delle autorità, come sostiene Henri Pirenne nell'opera Le città del Medioevo (1925), va comunque rilevata la costante attenzione delle istituzioni nel controllare e gestire le dinamiche realtà sociali del comune. Grazie alla compilazione degli statuti la città assume i caratteri di una comunità di diritto, garantendo, almeno in teoria, l'uguaglianza di tutti i cives di fronte alla legge; tale principio di uguaglianza si rivela a sua volta un fondamentale strumento di unificazione per gli abitanti del comune.

Chiesa di San Giacomo
Biella Piazzo. Chiesa di San Giacomo.
Qui si riunisce l'assemblea del Comune sino alla fine del XIII secolo
Piazza Cisterna
Piazza Cisterna. Palazzo del Comune.
Nel 1298 il comune acquista questa casa e ne fa la sede delle proprie riunioni


28 settembre 2003 - testo di Andrea De Palma

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